Gentile Direttore,
le scrivo in merito al titolo dell’articolo relativo alla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico apparso oggi a pagina 45 del dorso torinese del giornale da Lei diretto.
Riportare in un virgolettato che “La legge sulle slot è incostituzionale”, come si legge nel titolo, è fuorviante e non riporta una notizia corretta. Non c’è stato alcun pronunciamento di merito da parte del giudice sulla legge regionale, ma solamente l’emissione di un’ordinanza cautelare – di cui si racconta nell’articolo – che ha natura precauzionale, in attesa dell’udienza di merito che, nel caso dovesse confermare l’orientamento espresso, dovrà necessariamente rimandare alla Corte Costituzionale, unico organo deputato ad esprimersi sulla costituzionalità delle leggi.
Non solo, l’orientamento espresso dal Giudice nell’ordinanza cautelare, qualora confermato dalla Corte, sarebbe da intendersi riferito al solo articolo relativo alle distanze dai luoghi sensibili e non all’intera legge, come invece, si evince dal titolo dell’articolo. Qualora si decidesse per un rinvio alla Corte Costituzionale e quest’ultima dovesse esprimersi in tal senso, certamente il legislatore dovrà intervenire modificando il testo di legge secondo quanto disposto. Si tratterebbe, però, di emendare un unico articolo di una legge che affronta il tema da diversi punti di vista e che affianca ad azioni di natura regolamentare la promozione di azioni di prevenzione.
In seguito a queste considerazioni ritengo prematuro e fuorviante, ai fini dell’informazione verso i cittadini, parlare di incostituzionalità della legge, in quanto la Corte non si è espressa nel merito, e perché, qualora dovesse farlo sull’aspetto sollevato dal giudice con l’ordinanza, si tratterebbe di un pronunciamento su un aspetto specifico della legge e non sull’intero testo.
Si tenga anche presente che diversi tribunali amministrativi e la stessa Corte Costituzionale si sono già espressi in diverse occasioni sul tema del distanziometro, anche se a partire da situazioni differenti, confermando la possibilità per le regioni di poter intervenire sul tema anche attraverso la definizione di distanze da luoghi sensibili.
Per quanto riguarda la legge piemontese colgo l’occasione per ricordare che si tratta di un testo approvato all’unanimità dall’assemblea di Palazzo Lascaris: una piena condivisione, molto rara in Consiglio, scaturita dalla consapevolezza che il gioco d’azzardo patologico rappresenta un vero e proprio dramma socio-sanitario, che colpisce prima di tutto le fasce più deboli della popolazione. A conferma di quest’ultima affermazione la scelta del Ministero della Salute di inserire, a partire dal 2017, il gioco d’azzardo patologico nei livelli essenziali di assistenza facendosi carico delle persone che cadono in una situazione di dipendenza a causa della diffusione incontrollata di tale fenomeno.
E’ chiaro a tutti, anche al legislatore regionale, che il fenomeno del gioco d’azzardo patologico è complesso e non può essere risolto solamente con alcuni divieti o limitazioni. Queste hanno l’obiettivo di allontanare il gioco, per quanto lecito, dai “luoghi della vita”, cercando di invertire una rotta che in questi anni ha reso l’offerta eccessivamente pervasiva, al punto da portare la raccolta su cifre esorbitanti e quindi aumentare le possibilità di “ammalarsi” di GAP. E’ evidente che, per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle persone dipendenti da gioco, sia necessaria un’importante opera di sensibilizzazione e di formazione a diversi livelli, oltre che un innalzamento dei livelli di cura, che la legge prevede di fare attraverso il piano integrato di cui all’articolo 3.
Sono convinto che qualora emergesse un contrasto tra diversi interessi costituzionali la politica dovrà cercare una mediazione che metta al centro il bene comune, a partire dalla tutela dei più fragili.
La ringrazio per l’attenzione che mi ha concesso.
Domenico Rossi
Consigliere Regionale
Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Piemonte